Antisemitismo

Due definizioni di antisemitismo, una disputa sul diritto di Israele a esistere

Il confronto fra le definizioni IHRA e JDA riguarda il confine tra critica politica e delegittimazione dello Stato ebraico. La tutela del dissenso non esaurisce il problema dell’antisemitismo contemporaneo, che può trasferire su Israele pregiudizi antichi. Tra doppi standard e limiti delle definizioni legislative, il dibattito

Due definizioni di antisemitismo, una disputa sul diritto di Israele a esistere
Gianni Morelenbaum GualbertoGianni Morelenbaum Gualberto05/10/2026Aggiornato 17/10/202615 min lettura3.274 parole

Alla gente piacciono gli ebrei morti.

Dara Horn (D. Horn, People Love Dead Jews: Reports from a Haunted Present, W. W. Norton, New York 2021)

Nel marzo 2026 il Senato aveva già approvato il disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo, il cui articolo 1 recepisce la definizione operativa di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). L’esame degli emendamenti si è chiuso nel settembre 2026 presso la competente commissione della Camera, senza che ne fosse accolto alcuno.

Sul piano concettuale, quello di maggiore rilievo proponeva di sostituire la definizione IHRA con la Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) del 2021. A sostenerlo sono il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una parte del Partito democratico, che su questo punto si è divisa, oltre a organizzazioni quali Amnesty International Italia (sulla divisione interna al PD fra la linea di Graziano Delrio, favorevole alla definizione IHRA, e quella della segreteria, favorevole alla JDA: “Il vocabolario divide il Pd: per Schlein l’antisemitismo è diverso da quello di Delrio”, Il Foglio, 8 gennaio 2026).

La posizione dell’opposizione è stata riassunta da Laura Boldrini, deputata e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, in un comunicato del 16 settembre. Gli emendamenti, vi si legge, miravano a impedire che la critica al governo israeliano venisse equiparata all’antisemitismo; il loro rigetto rivelerebbe la volontà di silenziare chi difende i diritti dei palestinesi e di limitare la libertà di stampa e accademica.

Il passaggio decisivo è un argomento per inferenza: “se l’intento fosse stato davvero combattere l’antisemitismo, avrebbero accettato la nostra proposta” (L. Boldrini, “Ddl antisemitismo, Boldrini: La maggioranza fa un regalo al criminale Netanyahu”, comunicato del Gruppo PD della Camera, 16 settembre 2026, deputatipd.it. In una precedente dichiarazione alla stampa, la deputata aveva sostenuto che la legge Mancino fornirebbe già gli strumenti necessari: Open, 9 settembre 2026, cit.).

Non si tratta di giudicare le intenzioni di chi la sostiene, che non sono oggetto di prova documentale, bensì la tenuta dei suoi argomenti: la coerenza interna, la corrispondenza ai testi invocati, le implicazioni.

In realtà, vi sono fragilità che inficiano (casualmente?) la proposta di sostituzione: una rappresentazione riduttiva della posta in gioco, che parla di critica al governo quando la differenza fra i due testi riguarda giudizi sullo Stato; una sopravvalutazione della neutralità della JDA, il cui contributo specifico consiste in un catalogo di esclusioni; un uso della categoria di apartheid che non distingue fra i diversi ambiti territoriali e giuridici a cui viene applicata; un lessico che anticipa come accertate responsabilità penali ancora da provare.

La definizione oggi nota come “IHRA” è anteriore all’IHRA stessa. A originarla fu la crisi dei primi anni Duemila: la seconda intifada, l’ondata di aggressioni contro sinagoghe, scuole e persone ebree in Francia e in Belgio e, soprattutto, la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite contro il razzismo tenuta a Durban nell’estate del 2001.

In quella sede il forum delle organizzazioni non governative convertì il lessico dell’antirazzismo in un atto d’accusa contro Israele come entità razzista per essenza. Secondo l’analisi del Kantor Center dell’Università di Tel Aviv, fu proprio l’escalation seguita a Durban a rendere urgente una definizione capace di riconoscere i casi in cui l’antisionismo si esprimeva con termini e simboli dell’antisemitismo.

A elaborare il documento furono organizzazioni, istituti e studiosi, in uno sforzo coordinato dall’American Jewish Committee (Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, Università di Tel Aviv, analisi pubblicata in occasione del quinto anniversario della definizione, 2021; sintesi italiana in Osservatorio antisemitismo (CDEC), 16 giugno 2021).

Alla stesura del testo, pubblicato nel 2005 come working definition dall’Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), contribuì il principale redattore, Kenneth S. Stern. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, subentrata all’Osservatorio, lo lasciò poi cadere.

A riadottarlo fu la Plenaria dell’IHRA a Bucarest, il 26 maggio 2016, come definizione operativa giuridicamente non vincolante (IHRA, Working Definition of Antisemitism, adottata dalla Plenaria di Bucarest il 26 maggio 2016, holocaustremembrance.com. Il Parlamento europeo ne ha raccomandato l’adozione con risoluzione del 1° giugno 2017).

Peculiare è la sua architettura. Quasi fenomenologico è il nucleo definitorio, minimale: l’antisemitismo è “una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei”. Il peso normativo ricade su undici esempi che seguono, presentati dal testo come manifestazioni che possono costituire antisemitismo, “tenendo conto del contesto generale”; sette di essi riguardano lo Stato di Israele.

In quegli esempi confluisce la cosiddetta triade dei “tre D” proposta da Natan Sharansky: demonizzazione, delegittimazione e doppio standard come criteri per distinguere la critica politica a Israele dall’antisemitismo che lo assume come “ebreo collettivo” (N. Sharansky, “3D Test of Anti-Semitism: Demonization, Double Standards, Delegitimization”, Jewish Political Studies Review, 16, 3-4, 2004).

Quanto all’Italia, la definizione con gli esempi è stata accolta dal Consiglio dei ministri nel gennaio 2020, con l’avvio di un gruppo tecnico di ricognizione composto da rappresentanti istituzionali e del mondo ebraico; come riferimento l’ha poi assunta la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo del 2022 (Presidenza del Consiglio dei ministri, delibera del 17 gennaio 2020; Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, gennaio 2022. Ricostruzione del percorso in Senato della Repubblica, Servizio Studi, Nota breve: Due definizioni di antisemitismo a confronto).

Pubblicata nel marzo 2021, la JDA è un testo reattivo: risponde alla fortuna istituzionale della IHRA. A promuoverla fu un gruppo di storici della Shoah, studiosi di ebraismo e di Medio Oriente riuniti attorno al Van Leer Jerusalem Institute; tra promotori e firmatari figurano Alon Confino, Amos Goldberg, Omer Bartov e David Feldman, e le adesioni superarono rapidamente le trecento.

Bersaglio dichiarato non era l’antisemitismo, ma l’uso della IHRA nei regolamenti universitari e nelle amministrazioni pubbliche come strumento per sanzionare campagne di boicottaggio e posizioni radicalmente critiche verso Israele.

Nel preambolo la Dichiarazione si presenta come strumento per identificare e combattere l’antisemitismo, “salvaguardando allo stesso tempo lo spazio per un dibattito aperto su Israele/Palestina” (The Jerusalem Declaration on Antisemitism, marzo 2021, jerusalemdeclaration.org. La traduzione italiana del preambolo è citata in Il Foglio, 8 gennaio 2026, cit. Negli Stati Uniti un’iniziativa parallela ha prodotto il Nexus Document (2021), che si colloca in posizione intermedia fra i due testi).

A spostare l’asse dalla percezione all’atto è la definizione centrale: l’antisemitismo è discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei, o contro istituzioni ebraiche in quanto ebraiche.

Seguono quindici linee guida, articolate in modo asimmetrico rispetto alla IHRA: cinque di carattere generale, cinque che descrivono condotte relative a Israele che sono antisemite e cinque che descrivono condotte non antisemite “in sé”. Tra queste ultime rientrano il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni, il paragone con l’apartheid o con il colonialismo d’insediamento e la proposta di uno Stato unico.

Alcuni esempi della IHRA sono invece recepiti dalla JDA: anche per essa è antisemita ritenere gli ebrei in quanto tali responsabili della politica israeliana, oppure usare simboli e immagini dell’antisemitismo classico per caratterizzare Israele o gli israeliani (così la ricostruzione comparativa in Il Foglio, 8 gennaio 2026, cit., che sottolinea come la JDA, a differenza della IHRA, elenchi in dettaglio sia ciò che è antisemita sia ciò che non lo è).

Quattro sono le differenze riconducibili tra i due testi. Innanzitutto, l’epistemologia: la IHRA definisce l’antisemitismo a partire dai suoi effetti e dal contesto, la JDA a partire dall’intenzione discriminatoria. Vi è una questione di logica: esempi aperti e condizionati nella prima, inclusioni ed esclusioni esplicite nella seconda.

E vi è una differenza di funzione: strumento di monitoraggio la IHRA, guida interpretativa contro l’uso sanzionatorio della IHRA la JDA. Rimane lo statuto politico, infine: tanto per dire, la IHRA è stata adottata da decine di governi e da organismi internazionali, la JDA da nessuno Stato.

Secondo il comunicato dell’opposizione, scopo degli emendamenti era la tutela della critica al governo israeliano. La IHRA è però già esplicita su questo punto: la critica a Israele, analogamente a quella rivolta a qualsiasi altro Paese, non può essere considerata antisemita. A ciò si aggiunge che ogni esempio è subordinato alla valutazione del contesto.

Se lo scopo fosse soltanto quello dichiarato dall’animosa Boldrini, la sostituzione con la JDA sarebbe superflua: sarebbe bastato un rinvio alla clausola già contenuta nel testo IHRA, o una sua esplicitazione nella legge. Nel dibattito parlamentare, del resto, una proposta di questo tipo è stata avanzata (Open, 9 settembre 2026, cit., riferisce della proposta di specificare nel testo che la libera critica alle azioni politiche del governo israeliano non va considerata antisemitismo).

La JDA viene spesso presentata come una definizione più rigorosa e quindi più neutrale: l’analisi della sua struttura induce a conclusioni diverse. Le condotte che essa qualifica come antisemite coincidono in larga parte con quelle già indicate dalla IHRA; casomai, il suo apporto specifico sta nelle cinque linee guida che dichiarano certe condotte non antisemite “in sé”.

Sul piano logico la clausola “in sé” sembrerebbe ineccepibile: un boicottaggio, un paragone storico, una proposta istituzionale possono essere talvolta sostenuti senza ostilità verso gli ebrei. In questo caso, invece, si parla di un testo destinato all’applicazione, che perciò non vive sul piano logico.

Ancora più profonda, e di natura concettuale, è poi un’altra difficoltà. Efficace contro l’antisemitismo che colpisce l’individuo, il criterio dell’ostilità verso gli ebrei “in quanto ebrei” lo è meno contro quello che ha trasferito il proprio oggetto sull’entità collettiva: è ciò che una formula ricorrente nella letteratura descrive come il trattamento di Israele quale “ebreo fra le nazioni”.

Come ha mostrato la storiografia del “nuovo antisemitismo”, questo trasferimento consente di riprodurre strutture argomentative antiche, quali la colpa collettiva, il complotto o l’eccezionalità malefica, senza nominare gli ebrei (A. Taguieff, La nouvelle judéophobie, Mille et une nuits, Paris 2002; R. S. Wistrich, A Lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the Global Jihad, Random House, New York 2010).

Meno attrezzata a riconoscerlo è, per costruzione, una definizione costruita sull’intenzione e accompagnata da un elenco di forme protette. Constatarlo non richiede di attribuire secondi fini ai firmatari: è una conseguenza della scelta definitoria.

Va inoltre fatto notare un elemento che chi invoca la JDA tende a trascurare. Anche la JDA qualifica come antisemita la negazione del diritto degli ebrei nello Stato di Israele di esistere e prosperare, collettivamente e individualmente, in quanto ebrei, secondo il principio di uguaglianza. Alle posizioni che mirano alla scomparsa dello Stato ebraico come tale la Dichiarazione non offre dunque copertura.

Chi la propone come alternativa dovrebbe accettarne anche questo limite, ed è proprio questo limite a fornire il criterio per un altro problema discusso, quello dell’apartheid, un’accusa contro Israele la cui genealogia precede il conflitto attuale.

Nel 1975 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la risoluzione 3379, che equiparava il sionismo a una forma di razzismo; la revoca giunse nel 1991 con la risoluzione 46/86. Quella equiparazione fu ripresa nel 2001 dal forum delle ONG di Durban, nella forma dell’analogia sudafricana. Significativa pare la continuità lessicale: in entrambi i casi non si contesta una politica, ma si attribuisce allo Stato ebraico una natura razzista.

Entro i confini precedenti al 1967, la categoria si scontra con dati difficilmente compatibili con il modello sudafricano, perché circa il 21 per cento della popolazione israeliana è costituito da cittadini arabi, che godono dei diritti politici. Essi eleggono deputati alla Knesset, e nel 2021-22 un partito arabo, Ra’am, ha fatto parte della coalizione di governo.

E ricordiamoci che nel collegio giudicante che nel 2011 confermò la condanna di un ex presidente della Repubblica sedette un giudice arabo della Corte suprema, Salim Joubran.

Un senso di appartenenza maggioritario e in crescita emerge dalle indagini dell’Israel Democracy Institute. Nel novembre 2023, poche settimane dopo il 7 ottobre, il 70 per cento dei cittadini arabi dichiarava di sentirsi parte dello Stato e dei suoi problemi, contro il 48 per cento del giugno precedente: il valore più alto da quando l’istituto aveva iniziato a misurarlo, vent’anni prima (Israel Democracy Institute, sondaggio del 5-6 novembre 2023, riportato fra gli altri da Times of Israel e da Deccan Herald (10 novembre 2023)).

La tendenza era confermata con il 65 per cento da un’ulteriore rilevazione, condotta in arabo fra fine novembre e inizio dicembre (Israel Democracy Institute, Public Opinion Survey of Arab Society in Israel on the War in Gaza, November-December 2023, en.idi.org.il).

Nel 2011 Richard Goldstone, giudice costituzionale sudafricano e autore di un rapporto ONU molto critico verso Israele, definì una calunnia l’accusa di apartheid riferita a Israele entro la Linea Verde, dove non esiste nulla di paragonabile al sistema di separazione giuridica per razza del Sudafrica (R. J. Goldstone, “Israel and the Apartheid Slander”, The New York Times, 31 ottobre 2011).

Per precisione, vale indicare che i principali rapporti che adottano la categoria di apartheid (B’Tselem nel gennaio 2021, Human Rights Watch nell’aprile 2021, Amnesty International nel febbraio 2022) non si riferiscono a Israele entro la Linea Verde, bensì all’insieme del territorio sotto controllo israeliano e in particolare alla Cisgiordania, dove coloni soggetti al diritto civile israeliano e palestinesi soggetti alla legge militare vivono nello stesso spazio con statuti giuridici diversi, una distinzione territoriale presente anche nell’intervento di Goldstone.

A distinguere critica politica e delegittimazione non è quindi la parola, ma il rimedio che essa implica. Se “apartheid” designa politiche determinate in un territorio determinato, cioè l’occupazione e il doppio regime giuridico in Cisgiordania, il rimedio implicito è la fine di quelle politiche, in una prospettiva compatibile con l’esistenza di Israele, per esempio quella dei due Stati: si tratta di una critica politica, contestabile nel merito ma non antisemita.

Se invece il termine designa il carattere ebraico dello Stato in quanto tale, il rimedio implicito è la dissoluzione di quello Stato: in questo caso si tratta di delegittimazione in senso proprio, che ricade sia nell’esempio IHRA sulla negazione dell’autodeterminazione ebraica sia, come si è visto, nella linea guida della JDA sul diritto degli ebrei in Israele a esistere e prosperare.

Senza dichiararlo, molti usi militanti della parola scivolano dal primo significato al secondo, ma nessuno strumento per arginare la seconda accezione è stato indicato dall’opposizione parlamentare, che chiede invece di tutelare la prima. Si può dire che questa sia una lacuna grave.

Più che nel discorso militante, il terzo dei “tre D”, il doppio standard, si può verificare con precisione nelle istituzioni multilaterali. Secondo il database di UN Watch, fra il 2015 e il 2024 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato 173 risoluzioni riguardanti Israele e 80 riguardanti tutti gli altri Paesi messi insieme.

Nel solo 2024 le risoluzioni su Israele sono state 17, contro 7 sul resto del mondo: una ciascuna su Corea del Nord, Iran, Siria, Myanmar, due sulla Russia e una sull’embargo statunitense a Cuba. Nessuna riguardava, per esempio, la Cina, l’Afghanistan o il Sudan.

Nello stesso periodo, dal 2006 al 2024, il Consiglio per i diritti umani ha adottato 108 risoluzioni su Israele, 45 sulla Siria, 15 sull’Iran, 10 sulla Russia e 4 sul Venezuela (UN Watch, “2024 UNGA Resolutions on Israel vs. Rest of the World”, unwatch.org. UN Watch è un’organizzazione non governativa con una linea propria, e la classificazione delle risoluzioni come “contro Israele” è sua. Verifiche giornalistiche indipendenti hanno però confermato che la sproporzione numerica è misurabile, osservando al tempo stesso che i numeri, da soli, non ne stabiliscono la causa: cfr. “Fact Check Team: What does the UN record show about Israel, Palestine & Iran?”, servizio diffuso da varie emittenti locali statunitensi (per es. WEAR-TV, weartv.com)).

Israele è inoltre l’unico Stato a cui il Consiglio dedica un punto permanente dell’ordine del giorno, il cosiddetto Item 7. L’attenzione sproporzionata del Consiglio verso Israele era già stata pubblicamente criticata da due Segretari generali, Kofi Annan nel 2006 e Ban Ki-moon nel 2007 (K. Annan, dichiarazioni al Consiglio per i diritti umani, dicembre 2006; B. Ki-moon, dichiarazione sull’adozione del pacchetto istituzionale del Consiglio, giugno 2007).

La causa principale di questa sproporzione è innanzitutto strutturale: nei voti delle Nazioni Unite opera una maggioranza precostituita, formata dai cinquantasette Stati dell’Organizzazione della cooperazione islamica, coordinati con la Lega araba e con una parte del Movimento dei non allineati. Si tratta dell’eredità di un terzomondismo della Guerra fredda che, con il sostegno del blocco sovietico, produsse nel 1975 la risoluzione 3379.

Proprio qui emerge un dato che deve far riflettere. Il mondo arabo non è più il blocco ostile di allora: Egitto e Giordania hanno, per quanto di malavoglia, firmato trattati di pace con Israele nel 1979 e nel 1994, e con gli Accordi di Abramo del 2020 Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan hanno avviato la normalizzazione.

Se, nonostante questo, il pattern di voto rimane immutato, appare ovvio che esso riflette più un’inerzia rituale e ambigua delle istituzioni che lo stato reale dei rapporti fra gli Stati. È proprio questo che lo rende un indicatore di doppio standard e non di semplice disaccordo politico.

Diretta è la conseguenza per il dibattito italiano. Il comunicato dell’opposizione assume le valutazioni degli organismi internazionali come verdetti già acquisiti e come premesse neutrali.

Nel titolo del comunicato della Boldrini a nome del Gruppo di deputati PD alla Camera, Netanyahu è definito un “criminale”, mentre nel testo è qualificato come ricercato internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità. Tecnicamente esatta è la seconda formula, per quanto a monte parecchio vi sarebbe da commentare e da eccepire sulla natura della Corte penale internazionale; la prima no.

I mandati d’arresto emessi dalla Camera preliminare I della Corte penale internazionale il 21 novembre 2024 certificano l’esistenza di “ragionevoli motivi” per ritenere commessi i crimini contestati, ma non accertano alcuna responsabilità (Corte penale internazionale, Camera preliminare I, decisioni del 21 novembre 2024 sulle richieste di mandato d’arresto nella Situation in the State of Palestine. Israele non è parte dello Statuto di Roma e ha contestato la giurisdizione della Corte).

Netanyahu è inoltre capo del governo, non capo dello Stato, e Israele contesta la giurisdizione della Corte. Trasformare un’imputazione in una qualifica viola il principio di non colpevolezza che la cultura garantista della sinistra italiana rivendica costantemente.

Lo stesso vale per la qualificazione di genocidio applicata alla guerra di Gaza: oggetto di un procedimento ancora pendente davanti alla Corte internazionale di giustizia, avviato dal Sudafrica nel dicembre 2023, essa è sostenuta da alcune istanze e da parte della dottrina, ma respinta integralmente da altre, e non può essere presentata come un dato acquisito.

Se l’ondata di antisemitismo in Italia non avesse ormai superato la soglia d’allarme, probabilmente si potrebbe disquisire con maggiore pacatezza e obiettività: nessuna legge riuscirà mai a impedire la giudeofobia o a permettere di percepire lo status “speciale” dello Stato di Israele nel contesto geopolitico in cui esiste, ma il livello di violenza verbale (e speriamo non si vada oltre) nei confronti degli ebrei e l’intolleranza crescente nei loro confronti impongono decisioni emergenziali, pur nella previsione di una loro inefficacia o di una complessa applicazione: trasformare uno strumento di monitoraggio in norma probabilmente rischia di creare ambiguità interpretative.

Una definizione costruita su “una certa percezione” e su esempi validi solo in base al contesto si concilia male con i principi di legalità e determinatezza, nella misura in cui la legge ne faccia discendere conseguenze sanzionatorie o disciplinari.

Più di quanto entrambi i campi siano disposti ad ammettere, il vero problema potrebbe essere la pretesa di affidare a una definizione legislativa ciò che nessuna definizione può fare da sola: riconoscere un fenomeno che, nella sua storia, ha mostrato di saper cambiare oggetto più rapidamente di qualsiasi codice.

Ma un gesto “forte” è necessario.

La proposta di sostituire la definizione IHRA con la Dichiarazione di Gerusalemme si presenta alquanto untuosamente come difesa della libertà di critica verso un governo. A un esame ravvicinato riguarda invece il confine fra critica politica e delegittimazione dello Stato ebraico.

L’opposizione parlamentare non ha offerto alcuna garanzia in materia, anzi spesso è scesa (sin dal titolo del comunicato a firma della Boldrini) nel campo del puro insulto viscerale e manipolatorio, inducendo a temere che certe forze politiche ormai considerino i cittadini ebrei come corpi estranei da espellere.

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