Italia: politica, istituzioni e società
Difendere senza armi: il paradosso della nonviolenza di Stato
Una proposta di legge popolare vuole istituire un Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta. L’iniziativa raccoglie un’importante eredità civile, ma solleva un problema politico: può una particolare etica dei mezzi diventare principio organizzativo dello Stato proprio mentre l’Europa deve rafforzare la propria capacità di

Promossa dalla Conferenza nazionale enti per il servizio civile, dalla Rete italiana pace e disarmo e da Sbilanciamoci!, la proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta, depositata lo scorso marzo, merita attenzione, se non altro perché alcuni politici di rilievo nazionale si sono detti pronti a sottoscriverla; tra questi anche l’attuale segretario del Partito Democratico, Elly Schlein.
Del resto, la genealogia morale di Un’altra difesa è possibile (questo il nome della campagna di promozione), che va dall’obiezione di coscienza di Pietro Pinna alla riflessione di Aldo Capitini, appartiene a pieno titolo alla storia civile della nostra Repubblica.
La serietà di tale eredità non impone, tuttavia, di accettare il passaggio teorico compiuto dal progetto: dalla legittimità costituzionale degli strumenti civili di difesa alla nonviolenza come principio identificativo di una componente autonoma dell’organizzazione statale della difesa. Qui sta il nodo problematico su cui concentrarsi.
La proposta muove da una premessa difficilmente contestabile. Il «sacro dovere» di difendere la Patria, sancito dall’articolo 52 della Costituzione, non coincide interamente con il servizio militare; la Corte costituzionale ha riconosciuto da tempo che esso può essere adempiuto anche attraverso forme civili.
Proteggere la popolazione durante una calamità, assicurare la continuità dei servizi essenziali o prestare servizio civile significa concorrere alla sicurezza della comunità politica senza impugnare un’arma.
L’articolo 1 della proposta di legge, tuttavia, non si limita a riconoscere e coordinare le attività civili che già concorrono alla sicurezza collettiva. Definisce una nuova componente della difesa come «non armata e nonviolenta» e le assegna compiti molto diversi: dalla protezione della popolazione alla mediazione dei conflitti, dall’educazione alla pace alla cooperazione internazionale, fino allo studio del disarmo e della riconversione civile delle produzioni militari.
Per organizzare queste attività, la proposta prevede un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, un Consiglio nazionale con funzioni consultive, un Istituto di ricerca e un Fondo specifico, alimentato anche dalla facoltà concessa ai contribuenti di destinargli il sei per mille dell’Irpef.
Il progetto, dunque, non propone soltanto di finanziare meglio il servizio civile o di coordinare con maggiore efficacia la protezione della popolazione. Compie un’operazione più impegnativa: introduce la nonviolenza nella struttura dello Stato, facendone il principio intorno al quale organizzare un settore della difesa nazionale. È questo passaggio, tutt’altro che ovvio, a richiedere un esame.
Anzitutto, «non armato» e «nonviolento» non sono esattamente sinonimi. La prima espressione descrive uno strumento o una funzione, mentre la seconda è portatrice di un giudizio normativo sulla legittimità dei mezzi.
Una rete di comunicazione d’emergenza è non armata perché non impiega armi; la resistenza nonviolenta rinuncia invece alla forza in virtù di una determinata concezione morale dell’azione. È ovvio che chi agisce in base al principio della nonviolenza è anche non armato, ma non è vero che chi agisce senza armi ha preliminarmente rifiutato l’uso delle armi in quanto tale.
Ciò non significa che la difesa militare costituisca una sfera puramente tecnica, sottratta alla valutazione morale. Ogni difesa democratica contiene già un’etica dei mezzi: l’uso della forza è sottoposto alla legalità, alla necessità, alla proporzionalità, alla distinzione fra combattenti e civili, al controllo politico e al diritto internazionale umanitario.
Un esercito non può bombardare indiscriminatamente una città soltanto perché ciò potrebbe procurargli un vantaggio in battaglia.
La differenza riguarda dunque il genere di valutazione adottata. La difesa costituzionale giudica il mezzo adottabile in rapporto alla minaccia, alle conseguenze prevedibili e alle alternative disponibili. La nonviolenza, invece, tende a escludere l’uso di una classe di mezzi in ragione della loro qualità intrinseca. Il ricorso alle armi è escluso per definizione, prima ancora che si presenti la circostanza concreta.
Elevata a principio organizzativo della difesa comune, perciò, la nonviolenza rischia di rovesciare l’ordine proprio della responsabilità politica. Una strategia di difesa muove dai beni da proteggere e dalle minacce che li espongono alla distruzione, per stabilire quali strumenti si possono legittimamente adoperare.
La proposta di legge, invece, ha come presupposto una presa di posizione preliminare sulla qualità morale intrinseca di certi strumenti e costruisce intorno a essi un settore della difesa. È come se, prima di conoscere la natura dell’incendio, si decidesse quali mezzi di spegnimento possano essere moralmente adoperati e quali no.
A onor del vero, il testo cerca di prevenire questa obiezione definendo la nuova componente nonviolenta come «complementare alle forme di difesa militare» ed escludendo, nella relazione illustrativa, una funzione sostitutiva. Attribuire ai promotori il proposito di abolire l’esercito sarebbe scorretto.
La complementarità dichiarata, tuttavia, non scioglie il problema, poiché due componenti della medesima struttura possono rispondere a principi di natura diversa soltanto se si dimostra che la loro eterogeneità non compromette la coerenza dell’insieme.
In questo caso il rischio è molto forte: la difesa militare, pur soggetta a rigorosi limiti morali e giuridici, ammette l’uso della forza quando sia necessario e proporzionato alla protezione dei beni minacciati; la componente nonviolenta esclude invece, per principio, quella medesima classe di mezzi.
Le due strutture non differirebbero soltanto per funzioni o competenze, come accade, per esempio, fra esercito e protezione civile, ma per il giudizio fondamentale sulla legittimità della forza.
In altri termini, una difesa organizzata secondo le minacce da affrontare e un’altra secondo una preliminare opzione morale sui mezzi non sono due “modalità” di difendersi, ma configurano due mondi differenti in radice.
Con tale mossa, tra l’altro, i promotori dell’iniziativa rischiano di diluire il carattere “alternativo” e “profetico” della nonviolenza cercandone un’assimilazione all’architettura della difesa statale, che, nel lungo periodo, potrebbe contaminarlo e normalizzarlo. L’eccedenza critica della nonviolenza è molto più efficace se resta un richiamo fuori-sistema o ai margini del sistema. Ma questa è una considerazione laterale che possiamo ora evitare di sviluppare.
Tornando sul sentiero principale del nostro discorso, un esempio forse chiarisce la difficoltà che sta nell’affiancare due principi di natura diversa nella medesima organizzazione della difesa di uno Stato.
La protezione civile può predisporre rifugi, garantire le comunicazioni e soccorrere i feriti durante un attacco; l’esercito può tentare di intercettare i missili e arrestare le forze che lo conducono. Sono funzioni diverse e complementari, ordinate però al medesimo scopo e coordinate sulla base del medesimo scenario.
Quale ulteriore efficacia deriva dal qualificare la prima come «nonviolenta»? Il carattere civile delle sue attività è evidente; la qualificazione morale aggiunge un’identità, non necessariamente una capacità.
La stessa tensione affiora quando l’articolo 1 assegna al Dipartimento lo studio della «riconversione a fini civili delle produzioni connesse al settore della difesa». Qui la nuova istituzione non si limita ad aggiungere strumenti civili a quelli militari, ma dovrà «svolgere attività di studio e ricerca in materia di pace, disarmo, riconversione a fini civili delle produzioni connesse al settore della difesa».
In un’Europa che registra carenze di munizioni, difesa aerea, droni e capacità produttiva, la complementarità assume invero una forma singolare: una componente dovrebbe concorrere alla sicurezza militare, mentre l’altra studierebbe la riconversione delle industrie necessarie a garantirla.
L’ampliamento del concetto di sicurezza, poi, che rappresenta uno dei punti più declamati dal progetto di legge, non costituisce una novità assoluta. L’Unione Europea considera già parte della propria difesa la protezione delle infrastrutture critiche, delle reti energetiche e digitali, delle comunicazioni, dei processi democratici e delle catene produttive. La strategia europea per la preparazione alle crisi prevede esplicitamente una cooperazione civile-militare.
Certo, la proposta che stiamo discutendo non è un semplice doppione, perché comprende anche i corpi civili di pace, la mediazione, il disarmo e l’educazione alla pace; dovrebbe però spiegare quali insufficienze delle strutture esistenti richiedano un nuovo apparato e quale beneficio derivi dalla loro unificazione sotto la categoria della nonviolenza.
Va messo in rilievo, inoltre, il momento storico in cui il progetto viene presentato. Il testo fa esplicito riferimento alle «precedenti elaborazioni legislative e, in particolare, dell’iniziativa popolare presentata nel 2015, della quale intende preservare l’impianto e le finalità originarie, aggiornandole al mutato contesto istituzionale, normativo e internazionale».
Da allora, però, il mondo è cambiato: la guerra russa contro l’Ucraina, l’indebolimento della garanzia americana e la competizione fra potenze impongono all’Europa di integrare capacità civili e militari mentre essa non dispone ancora di una difesa autonoma credibile.
Non si possono semplicemente aggiornare schemi di dieci anni fa. Il mutato scenario non sembra essere preso davvero in carico dai promotori dell’iniziativa.
La nonviolenza può ispirare condotte individuali esemplari, educare al limite, alimentare la diplomazia e offrire tecniche efficaci in determinate circostanze. Lo Stato deve però rispondere anche delle conseguenze della propria astensione, specie in una contingenza storica più pericolosa che in passato.
Il singolo può accettare per sé il rischio inerente al rifiuto della forza; un’istituzione pubblica deve proteggere anche chi non ha scelto tale pratica.
Per questo la nonviolenza può concorrere alla difesa costituzionale come insieme di pratiche e come voce critica, mentre diventa problematica quando vuole essere trasformata in architrave istituzionale, perlomeno se tale ambizione è unilaterale o minoritaria, mentre nel resto del mondo, purtroppo, la nonviolenza è presa poco in considerazione dagli apparati militari dei nuovi imperialismi.
Confondere la purezza con l’ingenuità può configurarsi come un peccato contro l’intelletto, oltre che contro la responsabilità.
Il punto, allora, non consiste nello scegliere fra una difesa morale e una difesa indifferente ai mezzi. Una democrazia ha già il dovere di disciplinare la forza, limitarla e giudicarla. Deve però conservarsi capace di impiegarla quando la protezione delle persone e delle istituzioni lo renda necessario.
La proposta coglie esigenze autentiche, ma compie un passaggio che non riesce a giustificare: dal riconoscimento della difesa civile all’istituzionalizzazione di una particolare etica dei mezzi. In tal modo rischia di dare forma amministrativa alla coerenza di una tradizione, lasciando irrisolta la domanda dalla quale ogni politica della sicurezza dovrebbe cominciare: come proteggere, nel mondo che esiste, i beni che dichiariamo inviolabili.
Riemerge qui la distanza, descritta da Max Weber, fra l’etica della convinzione e l’etica della responsabilità. La politica non può appagarsi della rettitudine dichiarata dei propri mezzi: deve rispondere anche del male che la propria astensione rende possibile.
La nonviolenza possiede una forza testimoniale e, in determinate condizioni, un’efficacia politica rilevante, ma, appunto, in determinate condizioni. Contro un regime disposto alla deportazione, alla tortura e all’annientamento delle comunità occupate, conferire validità strategica generale alla nonviolenza può significare la rimozione di un’asimmetria fondamentale: l’aggressore, infatti, conserva la facoltà di stabilire unilateralmente il grado della violenza.
Per fare la guerra basta la volontà di uno solo. Questo dato di fatto non può essere cambiato dalle nostre parole né dalla nostra buona volontà.
Quando si ha la responsabilità della vita altrui, la probabilità di successo deve entrare nella valutazione morale: non basta mostrare che un mezzo sia coerente con il principio professato, occorre spiegare in quali circostanze esso possa realmente proteggere le persone affidate alla responsabilità pubblica.
La proposta afferma la capacità difensiva della nonviolenza, ma non indica le condizioni dalle quali tale capacità dipende né i limiti oltre i quali potrebbe venir meno. Qui sta il punto di partenza per capire ciò che può diventare criterio politico di una difesa comune e ciò che ha valore come criterio di organizzazione su base volontaria di un certo gruppo di persone.
Condividi






