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Sposata prima dei tredici anni: il caso che scuote il diritto pakistano
Il caso di Maria Shahbaz, cristiana pakistana che secondo i documenti presentati dal padre aveva meno di tredici anni, mette alla prova il valore giuridico del consenso espresso da una minore. Dopo aver riconosciuto il marito come suo tutore, la Corte Costituzionale ha riaperto il procedimento.


Il caso di Maria Shahbaz, cristiana pakistana che secondo i documenti presentati dal padre aveva meno di tredici anni, mette alla prova il valore giuridico del consenso espresso da una minore. Dopo aver riconosciuto il marito come suo tutore, la Corte Costituzionale ha riaperto il procedimento. Sullo sfondo, conversioni, matrimoni infantili e le falle del diritto di famiglia pakistano.
Il 29 luglio 2025 Maria Bibi, cristiana pakistana residente a Lahore, esce di casa per fare colazione e non torna. Il padre, Shahbaz Masih, denuncia il rapimento della figlia.
Due giorni dopo, il 31 luglio, Maria compare davanti a un magistrato e, ai sensi dell’articolo 164 del codice di procedura penale pakistano, dichiara di essersi unita in matrimonio di sua spontanea volontà con Sheheryar Ahmad, musulmano che le organizzazioni per i diritti umani indicano avere trent’anni; il fascicolo giudiziario non ne riporta l’età.
Da quella dichiarazione inizia una battaglia legale durata quasi un anno, che il 3 febbraio 2026 approda alla Corte Costituzionale Federale del Pakistan e che il 24 luglio la stessa Corte decide di riaprire.
Il caso è noto in Occidente come “Maria Shahbaz”, dal nome del padre, ed è diventato un caso di riferimento non soltanto per la conversione in sé, ma per il meccanismo giuridico che ne è scaturito: un impianto legale in cui l’incertezza sull’età, una dichiarazione di consenso e una conversione attestata da un certificato rilasciato due giorni dopo le nozze si sono sommate fino a trasformare l’uomo indicato dalla famiglia come rapitore nel tutore legale della ragazza.
La sentenza del 3 febbraio
La decisione, resa in forma sintetica il 3 febbraio e motivata estesamente il 25 marzo[1] (Shahbaz Masih v. Additional Sessions Judge, Lahore and others), affronta tre questioni.
Primo: la Corte non entra nel merito della sincerità della conversione di Maria all’islam, giudicando irrilevante se riflettesse una trasformazione spirituale genuina o fosse solo uno strumento per rendere possibile il matrimonio. Basta, scrivono i giudici, che la persona professi pubblicamente la propria fede: nessuna ulteriore verifica è richiesta.
Secondo: il Child Marriage Restraint Act del 1929, allora applicabile nel Punjab, puniva la celebrazione di un matrimonio con una minore, ma non rendeva automaticamente nullo il vincolo.
Terzo: una volta riconosciuto valido il matrimonio, il marito diventava, nel ragionamento della Corte, il wali, il tutore della moglie.
Questo secondo punto non è un’invenzione dei giudici del 2026: richiama esplicitamente due precedenti della Corte Suprema pakistana risalenti al 1970 – Mst. Bakhshi v. Bashir Ahmad e Mauj Ali v. Syed Safdar Hussain Shah – nei quali si stabiliva che una legge del genere “punisce” chi sposa una minore, ma non rende “invalido” il matrimonio.
È un impianto giuridico che risale a un secolo fa, costruito su una distinzione tra sanzione penale e validità civile che può consentire esattamente lo scenario di Maria: un comportamento penalmente sanzionato che produce comunque un vincolo giuridicamente riconosciuto.
Sull’età, la Corte non ha stabilito quanti anni avesse davvero Maria al momento del matrimonio. Il padre sosteneva che avesse dodici anni e nove mesi, sulla base del certificato di nascita e del certificato NADRA, l’anagrafe pakistana.
I giudici hanno però ritenuto quei documenti non conclusivi, rilevando che erano stati registrati con anni di ritardo rispetto alla nascita dichiarata, che esisteva una discrepanza con la data di nascita della sorella e con l’età indicata dallo stesso padre nella denuncia iniziale.
Hanno inoltre notato che nel nikahnama – il contratto matrimoniale islamico – la data di nascita di Maria risultava ancora diversa, tale da farla apparire maggiorenne, e che la ragazza, fisicamente presente in aula, “appariva di età più avanzata”. Il certificato di conversione all’islam, va detto, porta una data di due giorni successiva al matrimonio.
Il ricorso di revisione
Il 24 luglio la Corte ha ammesso il ricorso di revisione presentato dal padre.[2] L’avvocato di Shahbaz Masih, Muhammad Saqib Jillani, sostiene che la sentenza di febbraio abbia deciso una questione che nessuna delle parti aveva sollevato, lasciando invece senza risposta le due domande realmente in discussione: se una ragazza sotto i sedici anni possa validamente contrarre matrimonio e quale valore giuridico abbia una dichiarazione resa da una minorenne davanti a un magistrato ai sensi dell’articolo 164.
A sostegno della sua tesi, Jillani cita un precedente del 2023 della Corte Federale Shariatica, che ha giudicato compatibile con i precetti islamici la soglia matrimoniale dei diciotto anni stabilita dalla provincia del Sindh.
La decisione distingue tra maturità fisica (bulugh) e maturità mentale (rushd), richiamando anche l’opinione del giurista classico Abu Hanifa, secondo cui i venticinque anni rappresentano un termine ragionevole per presumere il pieno raggiungimento della seconda. È una distinzione che, secondo il ricorrente, la sentenza di febbraio, concentrata sulla sola pubertà fisica, non ha affrontato.
L’udienza riprenderà dopo la pausa estiva dei tribunali pakistani, non prima della prima settimana di settembre. Nel frattempo Maria resta con Ahmad.
Le reazioni: dalla comunità cristiana alla legge del Punjab
Secondo la ricostruzione pubblicata dal Friday Times, Chaudhry Safdar, a capo dell’organizzazione Rah-e-Nijat Ministry, che ha seguito il caso per conto della famiglia, ha accolto con favore la decisione della Corte di riaprire il fascicolo.
L’attivista Tahira Abdullah ha rifiutato di definire il caso un matrimonio o una fuga d’amore, chiamandolo apertamente un rapimento, e ha collegato episodi simili a un risentimento verso le minoranze non musulmane del Paese, espresso – tra gli altri mezzi – attraverso conversioni orchestrate mediante matrimoni.
Mary James Gill, direttrice del Centre for Law and Justice ed ex parlamentare del Punjab, ha raccontato di aver contribuito alla componente pakistana di uno studio dal titolo Ideologically Motivated Sexual Grooming, condotto dalla professoressa Mariz Tadros dell’Institute of Development Studies, e di partecipare a un comitato per la riforma del diritto di famiglia cristiano nato dopo la sentenza di febbraio.
Sul piano legislativo, il governatore del Punjab aveva già promulgato in febbraio una nuova ordinanza sul matrimonio minorile; ad aprile l’Assemblea provinciale ha approvato il Child Marriage Restraint Bill 2026[3], che porta a diciotto anni – per la prima volta in misura uguale per entrambi i sessi – l’età minima per sposarsi nella provincia, prima fissata a sedici anni per le donne.
Il testo introduce un elemento che colpisce esattamente il meccanismo usato nel caso Maria: stabilisce che, quando vi sia il sospetto che una minore sia stata sottratta, indotta o costretta ad allontanarsi dalla tutela legittima ai fini del matrimonio, la sua dichiarazione o il suo presunto consenso non possano essere considerati determinanti per decidere su custodia o residenza. È, in sostanza, un correttivo al principio su cui la Corte Costituzionale si è basata a febbraio.
La nuova disciplina non decide però automaticamente il caso Maria: non è scontato che possa applicarsi a un matrimonio celebrato nel 2025, mentre il procedimento di revisione è ancora pendente. Durante l’esame parlamentare è stato inoltre ritirato un emendamento che avrebbe consentito ai tribunali di dichiarare nullo il matrimonio minorile.
Il Parlamento europeo e il quadro d’insieme
Il 9 luglio il Parlamento europeo ha adottato per alzata di mano una risoluzione sul caso[4], chiedendo alle autorità pakistane di garantire a Maria l’accesso a una rappresentanza legale, alla propria famiglia e a un sostegno psicologico e sollecitando un riesame imparziale.
Il testo colloca il caso in un quadro più ampio: secondo dati ONU relativi al 2025 citati nella risoluzione, tra le donne e le ragazze pakistane vittime di conversione forzata tramite matrimonio circa il 75 per cento sono indù e il 25 per cento cristiane.
Il Parlamento chiede inoltre a Islamabad di applicare in tutto il Paese il quadro normativo contro il matrimonio infantile, già rafforzato in alcune province, e di istituire un meccanismo nazionale per raccogliere le denunce delle famiglie di ragazze appartenenti alle minoranze religiose rapite o convertite con la forza.
Che cosa è davvero in gioco
Il nodo del caso Maria Shahbaz non è, in fondo, se la sua conversione sia stata sincera: la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato la domanda irrilevante.
Il nodo è se il diritto pakistano continuerà a trattare come giuridicamente decisiva la dichiarazione di consenso di una ragazza che potrebbe essere minorenne, resa quando si trovava già con l’uomo che aveva sposato, e a farne discendere – tramite l’istituto del wali – la sua stessa tutela legale.
È un meccanismo che si autoalimenta: il consenso convalida il matrimonio, il matrimonio produce il tutore, il tutore è la stessa persona il cui interesse è che quel consenso non venga mai rimesso in discussione.
La revisione ammessa a fine luglio non garantisce un esito diverso: la Corte dovrà limitarsi a verificare se nella sentenza di febbraio vi sia un errore evidente sulla base degli atti, un criterio che in Pakistan viene applicato con grande cautela.
Ma per la prima volta le due domande che la precedente decisione aveva lasciato irrisolte – l’età minima per contrarre matrimonio e il valore di una dichiarazione resa da una minore – sono formalmente sul tavolo della massima giurisdizione costituzionale del Paese.
Che la risposta arrivi o meno entro l’autunno, il caso ha già trovato almeno una risposta indiretta nella riforma del Punjab, che porta l’età nuziale a diciotto anni per tutti e nega valore decisivo al consenso di una minore quando vi sia il sospetto di coercizione.
È la conferma, se ce ne fosse bisogno, che dietro le storie individuali di ragazze come Maria non c’è solo cronaca giudiziaria, ma l’architettura stessa del diritto di famiglia in un Paese dove la fede determina quale legge personale si applichi alla vita di una ragazza che, secondo i documenti presentati dal padre, aveva meno di tredici anni.
[1] Shahbaz Masih v. Additional Sessions Judge, Lahore and others, 2026 CJ Review 19, Corte Costituzionale Federale del Pakistan: decisione del 3 febbraio 2026, motivazione estesa pubblicata il 25 marzo.
[2] Asif Angelo Aqeel, “Court To Revisit Ruling On Christian Girl’s Conversion And Marriage”, The Friday Times, 1º agosto 2026.
[3] “Punjab Assembly passes bill setting minimum marriage age at 18 for both males and females”, Dawn, 27 aprile 2026.
[4] Parlamento europeo, “Human rights violations in Sudan, Nigeria and Pakistan”, comunicato stampa, 9 luglio 2026.
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