Europa e Unione Europea

La crisi istituzionale polacca spiegata in modo semplice

Dieci anni di nomine contestate, riforme e sentenze ignorate hanno portato la Polonia allo scontro sulla Corte costituzionale. Al centro, il problema di come ripristinare lo Stato di diritto senza introdurre nuove arbitrarietà.

Donald Tusk e Karol Nawrocki ai lati di un palazzo di giustizia lacerato, tenuto insieme da strisce di carta, sullo sfondo dei colori della bandiera polacca.
Ander BruckestandAnder Bruckestand03/11/2026Aggiornato 02/11/20268 min lettura1.569 parole

Il 30 ottobre 2026 la Polonia è arrivata al culmine di una crisi istituzionale decennale. Sgombriamo subito il campo da qualunque equivoco: non c’è nessun golpe, e non c’è nulla che assomigli neanche lontanamente a un golpe.

Questa è la narrazione che stanno cercando di diffondere tutti coloro che vogliono distruggere l’Europa, ed è inverosimile che si tratti di un caso: ad esempio Medvedev, Farage, Le Pen, Wilders e i minion di Trump come Jack Posobiec (sebbene il presidente USA abbia optato, al momento, per il silenzio su questa vicenda).

Se, anzi, si volesse usare l’argomento del golpe e della violazione dei diritti costituzionali, quello che sta accadendo assomiglia più a un ripristino dello Stato di diritto dopo un decennio di abuso dello stesso.

Per comprendere le origini e la natura di questa crisi bisogna quindi ripercorrerne le varie tappe, a partire dal 2015.

L’argomento è complesso, quindi è utile procedere in maniera estremamente schematica.

Giugno 2015. Il Parlamento, a maggioranza Piattaforma Civica (PO), approva una legge che consente di eleggere 5 giudici della Corte costituzionale (1/3 dei 15 totali) prima della scadenza della legislatura.

Ottobre 2015. Prima delle elezioni parlamentari del 25 ottobre, il Parlamento uscente nomina 5 membri della Corte.

Il mandato di 3 di questi sarebbe scaduto prima dell’insediamento del nuovo Parlamento.

Il mandato di 2 di questi, invece, sarebbe scaduto 20 e 26 giorni dopo l’insediamento del nuovo Parlamento.

Novembre 2015. Il nuovo Parlamento antieuropeista a guida Diritto e Giustizia (PiS) decide di revocare la nomina non solo di questi due giudici, ma di tutti e cinque. Quindi, anche dei tre che sarebbero stati eletti comunque dal vecchio Parlamento.

3 dicembre 2015. La Corte costituzionale dichiara legittima la nomina dei primi tre giudici da parte della vecchia maggioranza, ma illegittima la nomina degli altri due.

Il presidente della Repubblica Duda, in quota PiS, decide di ignorare la sentenza della Corte costituzionale e di assecondare la decisione della maggioranza a guida PiS, bloccando la nomina dei tre giudici.

La Corte costituzionale si ritrova ad avere solo 12 giudici operativi.

22 dicembre 2015. Il Parlamento a maggioranza PiS modifica l’assetto della Corte costituzionale, di fatto paralizzandola. Il quorum per poter deliberare in plenaria viene infatti aumentato da 9 a 13 giudici.

Il combinato disposto tra questo provvedimento e il rifiuto, da parte di Duda, di nominare i 3 giudici eletti dal Parlamento precedente si traduce in una paralisi della Corte costituzionale: essendoci soltanto 12 giudici operativi, il quorum di 13 giudici non può ovviamente essere raggiunto.

La Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa in materia costituzionale, si esprimerà nelle settimane successive sulla vicenda, parlando di indebolimento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Paragrafo 138 del parere della Commissione di Venezia: rendere inefficace il Tribunale costituzionale polacco compromette democrazia, diritti umani e Stato di diritto.

Marzo 2016. La Corte costituzionale polacca dichiara incostituzionale la legge del dicembre 2015. Il governo a guida Szydło (PiS) rifiuta di applicare la sentenza, perché la Corte ha deliberato senza raggiungere il quorum di 13 membri.

Nel luglio la Commissione UE parlerà di “minaccia allo Stato di diritto”.

Raccomandazione della Commissione europea del 27 luglio 2016: misure richieste alla Polonia per garantire la legittimità e il funzionamento del Tribunale costituzionale.”

Novembre 2016. La Corte costituzionale stabilisce che il presidente della Corte deve essere nominato dal presidente della Repubblica tra i candidati che hanno ottenuto la maggioranza all’Assemblea generale dei giudici. Un dettaglio importante, vedremo perché.

19 dicembre 2016. Termina il mandato del presidente della Corte costituzionale, Andrzej Rzepliński. Duda nomina Julia Przyłębska (vicina al PiS) come “presidente facente funzione”, figura non prevista dalla Costituzione, che invece prevede di conferire poteri ad interim al vicepresidente.

20 dicembre 2016. Il giorno dopo la nomina, senza di fatto alcun preavviso, Przyłębska convoca l’Assemblea generale dei giudici per scegliere i candidati alla presidenza. Partecipano solo in 6, compresi i 3 giudici nominati dal PiS e la cui nomina era contestata. A votare è quindi una minoranza.

21 dicembre 2016. Duda nomina Przyłębska presidente della Corte costituzionale. Un blitz avvenuto in due giorni e viziato in almeno tre passaggi.

La Commissione europea concluderà che la nomina è “fondamentalmente viziata” sotto il profilo dello Stato di diritto.

Luglio-dicembre 2017. Approvata una serie di riforme.

A) Maggiore autonomia al ministro della Giustizia nella nomina di presidenti e vicepresidenti dei tribunali ordinari. Nell’arco di 6 mesi ne vengono cambiati 149, il 20% del totale.

B) Riforma del Consiglio nazionale della magistratura (KRS). Prima della riforma, il Parlamento nominava 6 membri su 25. Dopo la riforma, 21 su 25.

C) Riduzione, con valenza retroattiva, dell’età pensionabile dei giudici della Corte suprema da 70 a 65 anni. Pensionamento anticipato per 27 giudici su 72, compresa la presidente Małgorzata Gersdorf.

D) Istituzione di una “camera disciplinare” all’interno della Corte suprema. Il nuovo KRS è decisivo per le nomine. Aumenta, di fatto, il controllo della politica sull’operato della magistratura.

Tra il 2019 e il 2021, la Corte di giustizia dell’UE dichiarerà queste riforme (A, C, D e altre successive) incompatibili col diritto europeo.

C’è anche la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) per violazioni derivanti dall’applicazione della riforma del KRS.

La stessa CEDU, interpellata su una delle 3 nomine revocate nel 2015, si pronuncia inoltre a favore del giudice escluso.

13 ottobre 2019. Elezioni parlamentari. Il PiS mantiene la Camera ma perde il Senato.

12 luglio 2020. Elezioni presidenziali. Riconfermato Duda.

15 ottobre 2023. Elezioni parlamentari. Il PiS perde la maggioranza. Donald Tusk, di Coalizione Civica, diviene primo ministro.

9 dicembre 2024. Bogdan Święczkowski, vicino al PiS, nuovo presidente della Corte costituzionale.

1º giugno 2025. Karol Nawrocki, amico di Trump, antiucraino, indipendente ma sostenuto dal PiS, vince le elezioni presidenziali. Il suo slogan è “prima i polacchi”.

18 dicembre 2025. La Corte di giustizia dell’UE stabilisce che la Corte costituzionale polacca non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità, a causa delle irregolarità nella nomina dei tre giudici e del suo presidente.

13 marzo 2026. La nuova maggioranza parlamentare elegge 6 nuovi giudici della Corte costituzionale.

Nawrocki si rifiuta di nominarne 4, che giurano davanti al Parlamento. Fra le motivazioni, l’inadeguata esperienza professionale di uno di essi.

Il presidente della Corte costituzionale, Święczkowski, impedirà ai 4 giudici di esercitare le proprie funzioni.

Maggio 2026. La CEDU chiede che i 4 giudici possano esercitare le proprie funzioni in attesa di decisioni definitive sulle loro nomine.

16 ottobre 2026. Uno dei giudici esclusi, Maciej Taborowski, accusa il presidente della Corte costituzionale, Święczkowski, di impedire ai nuovi giudici di lavorare, denunciando la paralisi della Corte.

30 ottobre 2026. La crisi. La giudice della Corte costituzionale Korwin-Piotrowska, una dei 4 giudici non nominati da Nawrocki, ritenendo di averne le basi giuridiche, sospende per un mese Święczkowski e il suo vice, a causa del mancato assolvimento delle proprie funzioni.

La base giuridica è complessa ed è oggetto di discussione tra i costituzionalisti polacchi. Non ho ovviamente le competenze per entrare nei dettagli di questo dibattito, ma si può provare a dare un quadro generale. Gli articoli di riferimento sono: 10, 11 comma 2, 12 comma 4, 19, 26, 30, 130.

L’art. 26 stabilisce che i procedimenti disciplinari nei confronti di un giudice costituzionale devono essere presentati al presidente. Ma se è il presidente a infrangere le norme? Questa materia, secondo Korwin-Piotrowska, non è disciplinata.

Secondo gli artt. 10, 19 e 30, nelle materie non disciplinate, ai giudici della Corte costituzionale si applicano gli obblighi dei giudici dei tribunali ordinari, stabiliti dall’art. 130.

L’art. 130 stabilisce che il presidente di un tribunale ordinario può essere sospeso per un mese se non è in grado di garantire gli “interessi essenziali del servizio”.

Chi può sospenderlo?

Nel caso della Corte costituzionale, se presidente e vicepresidente non possono garantire l’esercizio delle competenze (art. 12), allora vengono sostituiti dal giudice più anziano (art. 11), che in questo caso è la stessa Korwin-Piotrowska.

Insomma, il provvedimento ha delle basi giuridiche. Se sono solide o se ci sono delle forzature, è materia per costituzionalisti.

Il punto vero però è un altro: se, in una democrazia, uno dei contendenti agisce sistematicamente e platealmente in spregio alla Costituzione, cosa si fa?

Se una maggioranza, violando leggi e sentenze, nomina dei giudici costituzionali, e se anch’essi violano le leggi, impedendo ad altri soggetti (in questo caso il Parlamento) di esercitare propri diritti, come si fa a tutelare quei diritti?

Più in generale, se si introduce un bug in un sistema democratico, e questo bug impedisce al sistema stesso di rimuoverlo, allora vuol dire che la democrazia è destinata a rimanere in eterno con quel vulnus, altrimenti non è più democrazia?

In nome della democrazia, si può essere costretti a giocare una partita truccata, in cui uno dei contendenti è vincolato al rispetto delle regole democratiche, mentre l’altro agisce in violazione di quelle stesse regole?

La vera democrazia è quella che, nel nome di sé stessa, accetta di essere distrutta?

Sono domande che dobbiamo farci. Il periodo storico ce lo impone.

Il parere di chi scrive è che i sistemi democratici abbiano tutto il diritto, e anzi il dovere, di difendersi e di rimuovere i virus inoculati appositamente per indebolirli. E come società civile abbiamo il dovere di discutere del perimetro entro cui avviene questa difesa.

Ritornando alla Polonia, nella migliore delle ipotesi Korwin-Piotrowska ha agito nel pieno rispetto delle leggi.

Nella peggiore delle ipotesi, si tratta di una forzatura che avviene come reazione a un decennio di abusi delle regole democratiche, che hanno avuto come conseguenza la creazione di un sistema viziato, costruito a esclusivo vantaggio di chi ha deciso di violare sistematicamente quelle regole.

In questi casi il terreno diventa scivoloso, perché nell’affermare la legittimità di una forzatura delle regole in risposta a una forzatura precedente si introduce un criterio di arbitrarietà che rischia di confliggere con lo Stato di diritto. Ma la violazione dello Stato di diritto, in questa circostanza, non è un’ipotesi: c’è stata a monte.

Quello che sta accadendo in Polonia è un tentativo, il meno dannoso possibile, di ripristinare uno Stato di diritto che è stato sistematicamente e platealmente abusato per un decennio.

C’è da augurarsi che i tentativi di Donald Tusk abbiano successo.

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